Descrizione
L’art 26 del D. Lgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
Il comma 2 dell’art. 26 stabilisce che la pubblicazione degli atti di concessione dei benefici (e dei relativi beneficiari) non deve avvenire se il beneficio ha un valore economico inferiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario.
Il comma 4 dispone invece che, a tutela della privacy degli interessati, “è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”.
Di norma la scuola quindi non svolge attività da registrare in tabella