Descrizione
Le istituzioni scolastiche non sono dotate di organi di indirizzo politico nel senso tecnico-normativo cui fa riferimento l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013. La presente sezione non è pertanto applicabile all’organizzazione delle scuole statali.
Pertanto la scuola non ha subito sanzioni per
- mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica
- violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2