Oggetto: Decreto Legge 04.02.2022 n.5 – Nuove disposizioni da parte della ASL di Frosinone.
Vista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 04/02/2022 del Decreto Legge 04.02.2022 n.5, la ASL di Frosinone ha comunicato le nuove disposizioni da applicare in base alla nuova normativa qui di seguito riportata :
- Nel sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni fino a 4 casi di positività accertati tra i bambini della stessa classe/sezione/gruppo, l’attività prosegue in presenza e si attua la misura sanitaria dell’auto sorveglianza per docenti e alunni (con l’esclusione dell’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 per i soli bambini).
- Nella scuola primaria, fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i 6 anni di età fino al 10° giorno successivo al contatto con il soggetto positivo (autosorveglianza).
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con un caso di positività accertato tra gli alunni, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l’utilizza di dispositivi FFP2 da parte di docenti ed alunni fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo (autosorveglianza). Il regime precauzionale dell’auto sorveglianza dura 5 giorni e prevede l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. In caso di comparsa di sintomi, è fatto obbligo eseguire subito un test antigenico rapido o molecolare e, in caso di persistenza dei sintomi, ripeterlo 5 giorni dopo l’ultimo contatto con il caso positivo. Il tampone può essere effettuato anche nei centri accreditati e anche autosomministrato e l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
Le segnalazioni alla ASL da parte delle scuola andranno effettuate solo nei seguenti casi:
- al quinto caso accertato di Covid-19 per le scuole del sistema integrato di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni e per le scuole primarie
- al secondo caso accertato di Covid-19 per le scuole secondarie di primo e secondo grado.
Si precisa che diventa determinante, ai fini di un eventuale provvedimento, l’accertamento rispettivamente del quinto caso (per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie) e del secondo caso di positività (per le scuole secondarie) entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.
Per il conteggio dei casi accertati di Covid-19 nelle classi, non vengono considerati i casi accertati tra il personale educativo e scolastico.
REGIME SANITARIO Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’auto sorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (ciclo vaccinale primario completo e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di cinque giorni, che termina con un tampone negativo.
Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina FFP2. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, anche in centri privati accreditati (non auto somministrazione).

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Docente